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la “clausola di supremazia”

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L’ art.116 della Costituzione prevede che le 15 regioni a Statuto ordinario possano accedere a maggiori forme di autonomia solo nei campi indicati dalla norma. Si tratta di un ambito circoscritto alle materie di “legislazione concorrente” previste dall’art.117 a cui si aggiungono l’organizzazione della giustizia limitatamente ai giudici di pace, le norme generali sull’istruzione, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Ciò più avvenire con un procedimento negoziato tra lo Stato e ciascuna singola Regione che lo richieda, mediante una legge ordinaria votata a maggioranza assoluta.

Le regioni sono fortissime per i poteri che hanno, tant’è che nessuna ha mai richiesto poteri aggiuntivi. Con la riforma Renzi-Boschi tutte le regioni a statuto ordinario perdono poteri. Diventa perciò fondamentale per il Nord riprendersi, con il trucco dei conti in ordine, ben tredici poteri strategici. L’articolo 116 infatti sarà modificato in modo che solo le Regioni in equilibrio di bilancio tra entrate e spese potranno chiedere maggiore autonomia legislativa su materie quali: organizzazione della giustizia di pace; disposizioni generali e comuni per le politiche sociali; disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; politiche attive del lavoro; istruzione e formazione professionale; commercio con l’estero; tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; governo del territorio.
Resta invariato il vaglio delle Camere ma viene eliminato il quorum della maggioranza assoluta dei componenti per l’approvazione delle leggi che concedono autonomia. E quindi diventa fondamentale per il Nord riprendersi, con il trucco dei bilanci, 13 poteri fondamentali. E prendersi il vantaggio competitivo che loro potranno agire per esempio in materia di turismo o commercio con l’estero e noi no.

La virtuosità di un territorio non può dipendere dalla sua ricchezza, nè gli errori amministrativi da parte di alcune regioni del Sud possono coincidere con la privazione di autodeterminazone, soprattutto in ragione del fatto che la capacità contributiva è bassa e il pareggio di bilancio, rebus sic stantibus, è praticamente impossibile da raggiungere. E’ inaccettabile che la cosiddetta “clausola di supremazia” prevista dalla riforma, permetterà ad una Regione del Nord di decidere, ad esempio, se ospitare un sito di stoccaggio di score nucleari o opporsi, mentre la Calabria, la Campania, la Basilicata o la Puglia saranno costrette a diventare siti strategici nazionali e a subire esclusivamente le scelte dello Stato centrale. La riforma la guardo da Sud. Possiamo domandarci se è tutta sbagliata o se ci sono delle parti condivisibili, ma modificandola in questo modo diventa l’ennesimo trabocchetto anti-meridionale a danno dei nostri diritti.
Flavia Sorrentino

La sanità differenziata

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I sostenitori del “Sì” tra le argomentazioni adottate nella campagna referendaria, focalizzano l’attenzione sulle maggiori garanzie che deriverebbero in materia di salute, nel caso in cui la riforma dovesse divenire legge. Ma procediamo per ordine.
Con la Riforma del Titolo V, diversi sono stati i contenziosi tra Stato e Regioni. Le modifiche del 2001 hanno dato vita ad un Federalismo Fiscale non solidale ma asimmetrico; le regioni avrebbero dovuto colmare le diversità sul territorio e ledere gli ostacoli alla fruizione dei diritti.
Sarebbe stato compito del Fondo Perequativo, come quanto disposto dall’art. 119 della Costituzione, “rimuovere gli equilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona”, e tra questi, anche quello alla salute. Tale norma costituzionale non ha trovato applicazione, il fondo non è mai stato adeguatamente finanziato, i cittadini non si sono visti riconoscere un’uguaglianza dei servizi e delle prestazioni sanitarie, a prescindere dalla regione di appartenenza.
Un vizio originario contenuto nel Titolo V, a cui si è tentato di sopperire, con la Riforma Renzi- Boschi, aggirando il problema. L’attuale riforma che modifica l’articolo 117, non garantisce la fruizione del diritto equamente su tutto il territorio, non scioglie il nodo : con la Riforma non si inciderà sulle risorse, e quindi sul reale e originario problema; lo Stato determinerà solo i livelli essenziali. Come disciplina il 119 modificato: “Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni”.
Compare sempre la parola “efficienza”, non equità, ergo, la prestazione e fruibilità dei servizi non dipenderà dai bisogni dei cittadini, ma sarà condizionata dalle risorse disponibili sul territorio.
La riforma costituzionale, ancora una volta, si rivela uno specchietto per le allodole, anche in materia di salute. Il binomio dicotomico regioni virtuose- inefficienti, segnerà una volta per tutte la costituzionalizzazione di una linea politica discriminante tra regioni ricche e regioni povere. La salvaguardia e la tutela dei diritti sociali escono pesantemente inficiati nella loro ragion d’essere; stiamo assistendo al dispiegamento di una riforma non perequativa ma discriminante, volta ad istituire una graduatoria tra cittadini meritevoli e no, sulla base di un criterio avente per ratio la ricchezza che sta a monte in ogni singola regione.
Carmen Altilia