la “clausola di supremazia”
L’ art.116 della Costituzione prevede che le 15 regioni a Statuto ordinario possano accedere a maggiori forme di autonomia solo nei campi indicati dalla norma. Si tratta di un ambito circoscritto alle materie di “legislazione concorrente” previste dall’art.117 a cui si aggiungono l’organizzazione della giustizia limitatamente ai giudici di pace, le norme generali sull’istruzione, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Ciò più avvenire con un procedimento negoziato tra lo Stato e ciascuna singola Regione che lo richieda, mediante una legge ordinaria votata a maggioranza assoluta.
Resta invariato il vaglio delle Camere ma viene eliminato il quorum della maggioranza assoluta dei componenti per l’approvazione delle leggi che concedono autonomia. E quindi diventa fondamentale per il Nord riprendersi, con il trucco dei bilanci, 13 poteri fondamentali. E prendersi il vantaggio competitivo che loro potranno agire per esempio in materia di turismo o commercio con l’estero e noi no.
La virtuosità di un territorio non può dipendere dalla sua ricchezza, nè gli errori amministrativi da parte di alcune regioni del Sud possono coincidere con la privazione di autodeterminazone, soprattutto in ragione del fatto che la capacità contributiva è bassa e il pareggio di bilancio, rebus sic stantibus, è praticamente impossibile da raggiungere. E’ inaccettabile che la cosiddetta “clausola di supremazia” prevista dalla riforma, permetterà ad una Regione del Nord di decidere, ad esempio, se ospitare un sito di stoccaggio di score nucleari o opporsi, mentre la Calabria, la Campania, la Basilicata o la Puglia saranno costrette a diventare siti strategici nazionali e a subire esclusivamente le scelte dello Stato centrale. La riforma la guardo da Sud. Possiamo domandarci se è tutta sbagliata o se ci sono delle parti condivisibili, ma modificandola in questo modo diventa l’ennesimo trabocchetto anti-meridionale a danno dei nostri diritti.
Flavia Sorrentino