Statuto
LO STATUTO DEL MOVIMENTO UNIONE MEDITERRANEA
Titolo 1 – Principi democratici del movimento Unione Mediterranea
Art. 1. Principi
- Il Movimento MO Unione Mediterranea – in breve MO! o MO-UM o Unione Mediterranea o UM o Movimento – si riconosce nella Carta dei Principi approvata dall’assemblea fondativa di Napoli del 24 novembre 2012.
Art. 2. La Carta dei Principi di Unione Mediterranea
- Il movimento politico Unione Mediterranea ha un obiettivo chiaro: il riscatto del Mezzogiorno. Il movimento ripudia mafia, violenza, razzismo e qualsiasi forma di discriminazione.
- In Unione Mediterranea trovano spazio sia singole persone sia gruppi organizzati. Hanno cittadinanza politica tutte le opzioni tese a migliorare la condizione del Mezzogiorno, con la sola esclusione delle proposte che implicano il ricorso alla violenza o che incitino a uno scontro di stampo razzista o discriminatorio, o che non considerino un elemento fondante la lotta alla criminalità organizzata. Quest’ultima ha devastato la società e l’economia del Sud e va combattuta con un approccio complesso, che sradichi le radici socioculturali e storiche del fenomeno. Unione Mediterranea non fa discriminazioni, in particolare per motivi di appartenenza a una religione, o credo religioso; ceto sociale; sesso, o orientamento sessuale; verso i diversamente abili. Pertanto tutte le persone che saranno iscritte al movimento avranno gli stessi diritti e saranno trattate e considerate con pari dignità e rispetto.
- Unione Mediterranea ama la politica nel suo senso alto: governo della Polis. Non sopporta il politicante che punta all’arricchimento personale o del suo clan, o quello che, dopo aver stretto alleanze con partiti xenofobi o antimeridionali, cerca spazio provando a sfruttare l’onda di disappunto verso la politica nazionale che monta dopo decenni di governi a trazione nordista. Il movimento crede fermamente che ogni volta che la società progredisce, l’individuo cresce con essa e ogni volta che l’individuo cresce, la società intera progredisce.
- Unione Mediterranea è un movimento politico senza un rigido confine di azione perché si sente portatore dei valori della cultura mediterranea basata sull’amore per la vita, il rispetto e l’accoglienza dell’altro e la tradizione millenaria di creatività. Questi principi sono stati calpestati troppe volte in Italia e in Europa con le armi o con il denaro per imporre una civiltà basata sullo sfruttamento della vita delle persone e dei deboli in particolare, per realizzare una società cinicamente materialistica.
- Unione Mediterranea assegna un grande valore alla verità storica e in particolare al disvelamento delle falsità scritte sul Regno delle Due Sicilie dopo la sua occupazione militare nel 1860, falsità che hanno accompagnato il sistematico sacco di risorse e cervelli del Mezzogiorno, fino a portare a una condizione economica dualistica, rafforzata dall’applicazione di un federalismo fiscale privo degli elementi di equità che pure son presenti nella Costituzione. Si ritiene fondamentale inserire nei libri di testo scolastico di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale, la verità storica sul Regno delle Due Sicilie.
- Unione Mediterranea ha tra i suoi obiettivi la promozione dei prodotti del Mezzogiorno e l’educazione ad acquisti rispettosi dell’ambiente e che favoriscano le economie locali, con una forte spinta agli scambi inter-mediterranei di genti, pensiero e prodotti. Unione Mediterranea punta a uno sviluppo di tipo conservativo fortemente legato al territorio, in alternativa all’attuale consumismo.
- Unione Mediterranea sa che c’è un forte bisogno di informazione libera e autonoma e promuove l’editoria del Sud che ne tuteli la sua immagine. Unione Mediterranea nel prendere atto dei continui attacchi, offese e diffamazioni perpetuati nei confronti della gente del Sud – frutto di pregiudizi, ignoranza e atteggiamenti razzistici – si pone quale obiettivo quello di opporsi e mettere in atto tutte le contromisure, entro i limiti dei propri mezzi, attraverso richieste di smentite e azioni giudiziarie volte a tutelare e difendere la dignità della gente del Sud e dei suoi territori.
- Unione Mediterranea propone e attua azioni di governo diretto al fine di garantire efficienza ed efficacia oltre che tutela diretta della cosa pubblica. La gestione della cosa pubblica dovrà essere improntata a trasparenza e accessibilità per il massimo controllo da parte dei cittadini.
- Unione Mediterranea pone a fondamento dello sviluppo socio economico il principio di equanimità e pari opportunità. A tal fine, assecondando le peculiarità socio economiche e ambientali, ha come obiettivo lo sviluppo armonico di tutte le regioni del meridione.
- Unione Mediterranea pone il rispetto dell’ambiente e del territorio a fondamento di ogni politica economica sia essa industriale, agricola, commerciale, turistica, culturale. Massima attenzione è posta al fenomeno dello smaltimento illegale di rifiuti di ogni genere.
- Unione Mediterranea distingue tra emigrazione (piaga sociale espressione di schiavitù e sottomissione) e mobilità (virtù sociale espressione di libertà e apertura). Si impegna con ogni mezzo, nel rispetto dei valori del movimento, a contrastare la prima (anche con la promozione delle condizioni socio economiche atte a favorire il ritorno nella terra natia) e a non ostacolare la seconda.
- Unione Mediterranea si propone di prender parte alle competizioni elettorali ogni volta che sia ritenuto utile presentando liste se possibile in autonomia. Nel caso in cui dovessero essere necessarie alleanze, si valuteranno in via prioritaria quelle maggiormente coerenti con gli obiettivi del movimento escludendo in ogni caso intese – anche soltanto tecniche – con partiti o formazioni politiche che abbiano tra i propri esponenti di spicco persone coinvolte in vicende di mafia, che pratichino o non escludano la violenza, che professino tesi di stampo razzista o fascista, oppure che siano stati alleati negli ultimi dieci anni con partiti xenofobi o antimeridionali. L’azione politica del movimento si estrinseca su una linea basata sulla partecipazione dei cittadini utilizzando quanto più possibile lo strumento del referendum.
- Unione Mediterranea è un movimento organizzato in base a principi di democrazia partecipata e di efficienza. È articolato sia su assi tematiche sia per ambiti territoriali. Obiettivo di Unione Mediterranea è il superamento della democrazia delegata attraverso la pratica della democrazia partecipata, fino al raggiungimento della democrazia diretta: i selezionati alla gestione della cosa pubblica eseguono esclusivamente la volontà e il mandato dei cittadini.
- L’adesione al movimento politico Unione Mediterranea prevede l’accettazione della Carta dei Principi così come approvata a Napoli il 24 novembre 2012 e dello Statuto in vigore.
Titolo 2 – Costituzione, sede e simbolo
Art. 3. Costituzione e sede
- Il movimento politico Unione Mediterranea si è costituito ufficialmente a Napoli il 24 novembre 2012 con codice fiscale 95183250638 e ha sede legale a Napoli, in via Enrico Pessina 90. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
Art. 4. Il simbolo e il suo utilizzo nelle competizioni elettorali
- Il simbolo di MO Unione Mediterranea è costituito da un cerchio raffigurante in arancio i territori storici delle Due Sicilie. Nella metà superiore del cerchio è riportata la parola MO! in caratteri rossi maiuscoli, mentre nella metà inferiore vi sono due ondine azzurre e, seguendo il cerchio, la scritta in caratteri tutti maiuscoli UNIONE MEDITERRANEA. L’utilizzo del simbolo, o la promozione di nuovi simboli, in competizioni elettorali di carattere europeo, nazionale o regionale va deliberato dal Coordinamento nazionale; per elezioni di ambito inferiore alla Regione la delibera spetta al Coordinamento regionale, qualora esistente, altrimenti al Coordinamento nazionale. Il simbolo può essere modificato dal Congresso. I simboli usati nel tempo da UM o da liste civiche promosse da UM, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, sono di proprietà del Congresso. In caso di scioglimento o di scissione di UM sarà il Congresso a decidere l’utilizzo di tali simboli.
Titolo 3 – Soggetti fondamentali della vita democratica del Movimento
Art. 5. Gli iscritti
- Le iscrizioni sono individuali.
- Chiunque può iscriversi al movimento Unione Mediterranea purché si riconosca nella Carta dei principi. L’iscrizione è annuale. Le condizioni di iscrizione sono l’accettazione del presente Statuto ed il versamento della quota individuale di iscrizione nella misura stabilita dal Congresso. Il Congresso può stabilire che l’iscrizione sia gratuita.
Art. 6. Modalità di ammissione a Unione Mediterranea
- L’iscrizione al movimento può avvenire con modalità cartacea o per via telematica (previo accertamento dell’identità individuale tramite carta identità o documento equipollente), ha carattere individuale ed è perfezionabile a partire dal compimento del sedicesimo anno di età.
- L’iscrizione è preclusa alle persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici.
Art. 7. Diritti e Doveri degli iscritti
- Gli iscritti hanno diritto di partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del movimento mediante le modalità indicate nello Statuto.
- Possono avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali; prendere parte a Dipartimenti tematici e Circoli territoriali; avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del movimento; ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti.
- Gli iscritti al movimento hanno inoltre il diritto di essere consultati sulla scelta delle candidature di Unione Mediterranea a qualsiasi carica istituzionale elettiva; partecipare alla formazione della proposta politica del movimento e alla sua attuazione; essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del movimento.
- Gli iscritti di Unione Mediterranea hanno il dovere di favorire l’ampliamento dei consensi verso il movimento negli ambienti sociali in cui sono inseriti; sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
- Gli iscritti hanno inoltre il dovere di partecipare attivamente alla vita democratica del movimento; versare la quota annuale di iscrizione entro il 31 marzo; favorire l’ampliamento delle adesioni al movimento e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori; rispettare lo Statuto.
Art. 8. Sanzioni disciplinari e criteri di esclusione dall’Unione Mediterranea
- La qualifica di iscritto può venire meno per i seguenti motivi:
A. decesso o perdita della capacità d’agire;
B. dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
C. esclusione per mancato pagamento delle quote associative, qualora non si provveda entro trenta giorni dal sollecito. - Il mancato pagamento della quota associativa da parte di un membro del comitato di coordinamento, decorsi trenta giorni dal sollecito, oltre alla perdita della qualifica di iscritto, comporta:
A. la decadenza dalla carica elettiva di Coordinatore e il subentro del primo dei non eletti;
B. la decadenza dalla carica di Coordinatore Responsabile di circolo territoriale. In questo caso il circolo dovrà procedere ad eleggere un nuovo responsabile e il coordinatore decaduto, sebbene versi la quota di iscrizione, non potrà riproporsi come responsabile di circolo fino alla fine dell’anno in corso.
C. La decadenza dalla carica elettiva di Coordinatore Regionale. In questo caso i circoli di una stessa regione dovranno eleggere un nuovo coordinatore e il coordinatore decaduto, sebbene versi la quota di iscrizione, non potrà riproporsi come coordinatore regionale fino alla fine dell’anno in corso. - L’esclusione o sospensione temporanea di un iscritto può essere adottata con decisione del Collegio dei Probiviri, a maggioranza assoluta dei suoi membri e per i seguenti motivi:
A. comportamento gravemente contrastante con gli scopi del movimento o con le norme del presente Statuto;
B. per gravi motivi, anche emersi successivamente all’iscrizione, che rendono incompatibile la permanenza dell’iscritto nel movimento come, a mero titolo di esempio, l’essere stati condannati in via definitiva per reati di mafia o per delitti contro la Pubblica amministrazione, l’ambiente, i beni comuni;
C. infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi del movimento;
D. aver arrecato volontariamente danni materiali al movimento;
E. aver causato discredito all’immagine ed al nome del movimento.
F. La cessazione definitiva o temporanea (da uno a sei mesi) della qualifica di iscritto deliberata dal Collegio dei Probiviri è efficace dalla data della deliberazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto all’interessato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Nel caso in cui l’iscritto non condivida le ragioni della sua esclusione, può adire il Presidente entro 15 giorni; in tal caso l’iscritto resta sospeso sino alla pronuncia del Presidente. Quest’ultimo può chiedere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data del ricorso, di emettere una nuova deliberazione, non appellabile - L’iscritto che per qualsiasi motivo perda questa qualifica non ha diritto a rimborso, né totale, né parziale delle quote versate, né all’abbuono di quelli dovuti per l’anno in corso, né al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto del movimento.
- Il Collegio dei Probiviri può adottare il provvedimento del richiamo scritto a carico di tutti gli aderenti per comportamento personale e interpersonale non corretto. Al richiamo scritto, se non sussistono recidive, non segue necessariamente un provvedimento di sospensione o, quello più grave, di esclusione. Nel caso in cui l’iscritto non condivida le ragioni del richiamo, a sua difesa, può inviare entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione una memoria al Collegio dei Probiviri che deciderà in merito alla conferma oppure, se sussistono le condizioni, alla cancellazione del richiamo scritto in capo allo stesso.
Titolo 4 – Patrimonio e entrate
Art. 9. Il patrimonio
- 1. Il patrimonio di Unione Mediterranea potrà essere costituito da:
A. beni mobili ed immobili che pervengono al Movimento a qualsiasi titolo;
B. tutto il materiale tecnico, professionale e didattico sviluppato per conto del Movimento, con riconoscimento in capo allo stesso dei relativi diritti di proprietà intellettuale; - tutti i beni ed il materiale didattico pervenuto a qualsiasi titolo legittimo;
- beni finanziari;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Art. 10. Le entrate
- Le entrate di Unione Mediterranea potranno essere costituite da: A. quote individuali annuali ordinarie degli iscritti;
B. contributi supplementari versati dagli iscritti che aderiscono al movimento;
C. eventuali contributi straordinari, decisi dal Comitato di Coordinamento, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
D. eredità, donazioni, legati accettati, con beneficio di inventario;
E. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di altri enti, istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
F. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
G. somme derivanti da rendite patrimoniali;
H. erogazioni liberali degli iscritti o di terzi;
I. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, ricevimenti, spettacoli e sottoscrizioni anche a premi;
L. altre entrate consentite dalla legge e compatibili con le finalità istituzionali del movimento Unione Mediterranea.
M. i singoli contributi provenienti da privati devono essere sottoposti preventivamente ad approvazione del Coordinamento se superiori a una cifra che il Coordinamento stesso stabilirà alla sua prima riunione. - Il Congresso stabilisce limiti alla accettazione di contributi pubblici e in particolare si esprime sulla rinuncia alle forme di finanziamento pubblico, oppure sulla stretta corrispondenza tra rimborsi ricevuti e spese effettivamente realizzate, o ancora può prevedere l’utilizzo vincolato di tutti o di una quota dei proventi per finalità di caratteri sociali coerenti con la Carta dei Principi.
Titolo 5 – Organi statutari e cariche del movimento Unione Mediterranea
Unione Mediterranea è un organismo politico che ha come organi il Congresso, il Presidente, il Portavoce, il Segretario, la Segreteria, il Comitato di Coordinamento, i Dipartimenti tematici, i Circoli territoriali e i Coordinamenti regionali. Il Comitato di Coordinamento elegge il Tesoriere.
Art. 11. Il Congresso
- È l’organo deliberativo del Movimento, di cui stabilisce gli orientamenti e l’indirizzo politico, fissandone gli specifici obiettivi e precisandone i settori di attività. Il Congresso si tiene di regola almeno una volta ogni due anni, convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti del Comitato di coordinamento con un preavviso di almeno 60 giorni. Tutti gli iscritti possono partecipare al Congresso, ma solo gli iscritti da almeno sei mesi godono dell’elettorato attivo e passivo. Il voto può essere espresso di persona o per delega, ma nessun iscritto può essere portatore di più di una delega.
- Il Congresso è regolarmente insediato qualunque sia il numero di partecipanti, ma nel caso in cui la partecipazione (di persona e per delega) sia inferiore alla metà degli aventi diritto le deliberazioni del Congresso possono essere sottoposte a referendum abrogativo qualora arrivi una richiesta da parte di almeno un quinto degli iscritti e si esprima al referendum almeno la metà degli iscritti.
- La linea politica di Unione Mediterranea si esprime attraverso mozioni politiche adottate dal Congresso con la maggioranza assoluta dei votanti, ottenuta anche per mezzo di ballottaggio tra le due mozioni più votate. Le mozioni sono vincolanti per gli organi esecutivi. Il regolamento del Congresso indica le modalità di presentazione delle mozioni politiche generali e delle mozioni tematiche.
- Il Congresso, inoltre:
A. elegge una quota dei componenti del Comitato di Coordinamento ed elegge i tre componenti del Collegio dei Probiviri, sempre con una modalità di preferenze tale da favorire la parità di genere;
B. fissa le quote di iscrizione o l’eventuale gratuità delle stesse;
C. definisce i limiti alle entrate e in particolare si esprime sulla accettazione e le modalità di utilizzo del finanziamento pubblico. - Il Congresso in via straordinaria deve essere convocato dal suo Presidente se richiesto da almeno un quinto degli iscritti o dalla maggioranza del Comitato di coordinamento.
- Gli iscritti possono proporre la partecipazione al Congresso di rappresentanti di organizzazioni, movimenti o partiti politici ispirati agli stessi principi fondativi di Unione Mediterranea in particolar modo rivolti al riscatto e allo sviluppo del Sud con il chiaro intento di formare un fronte comune e unità di azione. La partecipazione dei rappresentanti è sottoposta all’approvazione del Comitato di Coordinamento che ne garantirà il diritto di parola ma non di voto.
Art. 12. Il Comitato di Coordinamento
- Il Comitato di Coordinamento è composto da tutti gli iscritti di Unione Mediterranea che hanno un incarico elettivo di qualsiasi livello territoriale. Del Comitato fanno inoltre parte di diritto Presidente, Portavoce, Segretario, Tesoriere (senza diritto di voto) e i responsabili dei Circoli territoriali. Del Comitato infine fanno parte 15 componenti eletti dal Congresso su lista unica. In caso di dimissioni di un coordinatore eletto, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti presente nella lista unica. Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno. Può organizzarsi per gruppi di lavoro mentre le riunioni plenarie sono valide se risultano presenti di persona o per delega almeno la metà dei componenti. Nessun componente del Coordinamento può raccogliere più di una delega.
2. Il Comitato di Coordinamento espleta i seguenti compiti:
1. approva il bilancio preventivo sottopostogli dagli organi esecutivi prima della sua prima riunione, nonché i successivi aggiornamenti. Approva il bilancio consuntivo annuale presentatogli dal tesoriere;
2. delibera il codice di comportamento degli eletti di Unione Mediterranea individuando un tetto agli emolumenti proporzionato alle effettive responsabilità del ruolo, nonché e le norme per garantire trasparenza nei comportamenti, con particolare riferimento all’istituzione di un registro liberamente consultabile con le dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all’anno precedente l’elezione, degli anni in cui ricopre l’incarico e di quelli successivi; dichiarazione da parte dell’eletto dei finanziamenti ricevuti, dei doni, dei benefici o di altro assimilabile; registro delle spese degli eletti, comprensive di quelle per lo staff, spese telefoniche e dotazione informatica;
3. delibera, con i poteri congressuali, su materie che gli siano state demandate dal Congresso;
4. esprime parere sulle iniziative per l’attuazione dei deliberati del Congresso;
5. si pronuncia su iniziative non trattate dal Congresso; ove la pronuncia sia espressa a maggioranza dei 2/3 gli organi esecutivi dovranno darle attuazione;
6. esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che vengono sottoposte dal tesoriere;
7. sulle materie di cui ai punti precedenti può fare proposte e chiedere notizie alla Segreteria.
Art. 13. Il Presidente
- Il Presidente del Movimento, che può anche non essere iscritto a Unione Mediterranea, è eletto con modalità definite dalla Segreteria finalizzate a consentire la più ampia partecipazione. Il Presidente resta in carica 4 anni.
2. Il Presidente promuove lo spirito unitario del movimento meridionalista, presiede il Congresso e il Comitato di Coordinamento. Il Presidente può con richiesta motivata invitare il Collegio dei Probiviri a modificare le proprie deliberazioni.
Art. 14. Il Portavoce
- Il Portavoce del movimento è eletto dal Congresso e il suo mandato dura fino al successivo Congresso. In caso di assenza o mancata elezione del Presidente, il Portavoce ne fa le veci.
- Il Portavoce rappresenta le istanze politiche a nome del movimento ed è responsabile della struttura di comunicazione.
- Il Portavoce, in quanto responsabile della struttura di comunicazione, deve essere presente come amministratore in tutte le espressioni ufficialmente riconducibili a MO-Unione Mediterranea afferenti alle reti sociali, al fine di garantirne un uso non lesivo dell’immagine del Movimento.
- Il Portavoce può nominare dei collaboratori, regolarmente iscritti a MO Unione Mediterranea, che lo supportino nello svolgere quanto indicato al punto 3.
Art. 15. Il Segretario
- Il Segretario è eletto dal Congresso tra i firmatari della mozione politica di maggioranza, è responsabile dell’attuazione della politica del movimento, conformemente alla mozione generale votata dal Congresso e alle indicazioni provenienti dal Comitato di coordinamento. Il suo mandato dura fino al successivo Congresso.
2. Insieme al segretario viene eletto un vice segretario sempre della stessa mozione, che in caso di dimissioni del segretario condurrà il movimento con pieni poteri fino alla scadenza del mandato che si chiude con il Congresso Successivo.
3. Il Segretario è coadiuvato da una segreteria composta da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, da lui nominata e ratificata dal Comitato di coordinamento. Nella segreteria sono componenti di diritto il Presidente e il Portavoce. Ai membri della segreteria il Segretario può delegare specifiche competenze, fermi restando i poteri del Presidente e del Portavoce.
4. Il Segretario è il rappresentante legale del movimento. In particolare, nell’esercizio di tale legale rappresentanza, egli propone tutte le azioni giudiziarie che reputi necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi del movimento e ne assume la rappresentanza processuale.
5. Il Segretario espleta i seguenti compiti:
1. assume tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento degli obiettivi fissati;
2. può chiedere un parere al Comitato di Coordinamento sull’attuazione dei deliberati congressuali e sulle pronunce del Comitato stesso;
3. propone al Comitato di Coordinamento iniziative sulle quali il Congresso non si sia pronunciato;
4. nomina e revoca, sentiti il Presidente e il Portavoce, gli altri componenti della Segreteria in un numero compreso tra due e quattro in modo che il totale dei componenti della Segreteria sia compreso tra cinque e sette, con la finalità di dare attuazione alla mozione congressuale approvata dal Congresso di Unione Mediterranea;
5. individua i Dipartimenti tematici e nomina e revoca, sentiti il Presidente e il Portavoce, i responsabili dei Dipartimenti tematici.
Art. 16. I Dipartimenti tematici e i Coordinamenti regionali
- Gli iscritti possono aderire ad un Circolo territoriale esistente oppure fondarne uno nuovo. Gli iscritti aderiscono in automatico al Circolo territoriale esistente nell’area dove risiedono. Un Circolo territoriale è attivo finché ha almeno dieci iscritti e si intende sciolto se il numero minimo di 10 iscritti non viene ricostituito entro un anno. Ogni nuovo Circolo, chiamato Circolo aderente, deve avere un minimo di dieci componenti e deve nominare un rappresentante. Un Circolo aderente può diventare Circolo territoriale dopo un anno di attività e una delibera del Comitato di Coordinamento nazionale, purché al momento della delibera del Comitato di Coordinamento nazionale sia in regola con il numero minimo di 10 iscritti. I Circoli territoriali di regola agiscono su base provinciale o multi provinciale, purché le province siano confinanti oppure – se non confinanti – appartengano alla medesima regione, senza possibilità di sovrapposizioni territoriali. Laddove nella medesima provincia si costituiscano più gruppi territoriali, l’area di riferimento di ciascun ambito territoriale sarà ripartita su base comunale tenendo conto sia della numerosità dei componenti sia della storicità dell’attività. Nelle città con oltre 300.000 abitanti è possibile la compresenza di più circoli. La decisione è presa dalla Segreteria e ratificata dal Comitato di Coordinamento.
2. Il Segretario, sulla base delle indicazioni del Congresso, individua due o più Dipartimenti tematici cui assegnare il compito di elaborare proposte specifiche, coerenti con gli obiettivi congressuali. Il Segretario, sentiti il Presidente e il Portavoce, nomina o revoca i responsabili dei Dipartimenti tematici. Ciascun Responsabile di Dipartimento potrà chiamare a collaborare con il Dipartimento uno o più iscritti di Unione Mediterranea, informando la Segreteria. Compito dei Dipartimenti è di intervenire con tempestività nella fase di elaborazione delle proposte programmatiche e di contrasto ad azioni pregiudizievoli per le nostre terre.
3. Nelle singole Regioni italiane in caso di istituzione di un solo circolo di Unione Mediterranea questo prenderà il nome di “CIRCOLO TERRITORIALE – Nome del territorio”.
4. Qualora in una Regione siano presenti almeno due circoli, questi prenderanno il nome di “CIRCOLO TERRITORIALE – Nome del Territorio di competenza” e viene istituito un Coordinamento Regionale che, fatta salva l’autonomia di ogni singolo circolo, ha lo scopo di:
1. coordinare l’azione politica e culturale sul territorio regionale;
2. pubblicizzare e promuovere l’attività dei singoli circoli in modo da garantire la massima partecipazione alle iniziative organizzate dagli stessi;
3. interloquire con Enti, Istituzioni e Movimenti di livello regionale;
4. promuovere un’azione politica unitaria in occasione di elezioni a carattere regionale e nazionale.
5. Il Coordinamento Regionale prende il nome di “COORDINAMENTO REGIONALE nome regione”. Il singolo Circolo che, prima della nascita degli altri circoli, aveva tale nome dovrà cambiare il nome stesso.
6. Ogni Circolo presente nella Regione ha diritto ad essere rappresentato all’interno del Coordinamento Regionale. A tal fine, il Coordinamento Regionale è costituito secondo le seguenti regole:
1. in caso di presenza da due a quattro Circoli, ogni Circolo da 10 a 15 iscritti avrà 2 rappresentanti, quelli da 16 a 30 iscritti avranno 3 rappresentanti, quelli con più di 30 iscritti avranno 4 rappresentanti;
2. in caso di presenza di più di quattro Circoli, ogni Circolo da 10 a 15 iscritti avrà 1 rappresentante, quelli da 16 a 30 iscritti avranno 2 rappresentanti, quelli con più di 30 iscritti avranno 3 rappresentanti.
7. I componenti del Coordinamento Regionale eleggono al loro interno il Coordinatore Regionale del “COORDINAMENTO REGIONALE nome regione” secondo regole conformi alla Carta dei Principi ed allo Statuto di Unione Mediterranea.
8. Nel Coordinamento Regionale non sono ammesse votazioni per delega, ma è consentito il voto telematico.
Art. 17 Il Tesoriere
- Il Tesoriere è eletto dal Comitato di coordinamento nella prima riunione dopo il Congresso. Non può ricoprire altri incarichi e il suo mandato dura 4 anni, con possibilità di revoca del mandato con voto a maggioranza del Comitato di Coordinamento. Può essere coadiuvato da una tesoreria composta da tre membri, da lui nominata e ratificata dal Comitato di Coordinamento e ai cui membri può delegare specifiche competenze. Amministra i fondi a disposizione del movimento ed è responsabile della loro gestione. Promuove ogni utile iniziativa per l’autofinanziamento e l’acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria; ne riferisce, per averne il parere, al Comitato di Coordinamento.
2. Il Tesoriere opera con la massima trasparenza. Presenta, almeno un mese prima dell’approvazione, di concerto con il Segretario, il bilancio preventivo e i suoi successivi aggiornamenti al Comitato di Coordinamento cui presenta inoltre il bilancio consuntivo annuale.
Art.18 Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Probiviri è composto di tre iscritti eletti dal Congresso.
2. Il Collegio dei Probiviri si riunisce entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione delle elezioni ed elegge al suo interno il Presidente e ne dà comunicazione alla Segreteria.
3. Al Collegio sono deferite le controversie sociali di qualsiasi natura tra gli iscritti e tra gli iscritti e il Movimento od i suoi organi, che non si siano potute definire bonariamente. L’ambito di riferimento può essere quello organizzativo oppure un qualunque altro motivo riguardante il Movimento. L’istanza può essere anche di una sola delle parti. Nel caso di controversia tra gli iscritti, il Collegio interverrà innanzitutto per tentare di comporre amichevolmente la vertenza.
4. Il Collegio interviene d’ufficio o su richiesta di un iscritto oppure di un terzo del Comitato di Coordinamento nel caso in cui la questione riguardi un Circolo territoriale. Il Collegio si costituisce entro 15 giorni dalla richiesta, decide preliminarmente e motivatamente se la questione deferita sia di sua competenza, delibera entro e non oltre i successivi 30 giorni.
5. Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili ma il Presidente può chiedere una nuova pronuncia, con lettera motivata.
6. Il Collegio ha il compito di presiedere all’integrità del Movimento e di tutelarne l’immagine; giudica basandosi anche sui comuni criteri di equità, giustizia e buon senso.
7. Tutti i membri del Movimento sono tenuti a collaborare, su espressa richiesta, con il Collegio dei Probiviri.
8. Nell’istruzione delle singole pratiche il Collegio dei Probiviri si riunisce secondo un calendario concordato tra i membri del Collegio stesso ed ha facoltà di chiedere, in piena autonomia, a persone e organi, ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria.
9. Per ogni verificata ed ingiustificata infrazione il Collegio prevedrà sanzioni che possono andare dalla diffida scritta, alla sospensione temporanea da uno a sei mesi fino all’esclusione definitiva dell’iscritto dal Movimento.
I Probiviri non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche previste dal presente Statuto
I requisiti dei Probiviri sono così individuati:
1. avere ricoperto cariche ufficiali nel Movimento senza alcuna violazione di Statuto o Regolamento;
2. solo per la prima nomina dei Probiviri, successivamente alla costituzione del Movimento, si potrà derogare al requisito prima elencato.
In caso di cessazione anticipata dei membri del Collegio, sarà cura del Comitato di Coordinamento eleggere i sostituti.
Titolo 6 – Fondazioni
Art. 19. Costituzione di fondazioni
- Al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti del Movimento e rappresentanti di realtà ed esperienze sociali, culturali e professionali esterne, si costituiscono fondazioni come punto di riferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse meridionalista.
2. Il Coordinamento emana le direttive per la costituzione delle fondazioni, il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attività.
Titolo 7 – Amministrazione e contabilità
Art. 20 – Bilancio
- Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del Movimento in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dal Comitato di Coordinamento, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Comitato di Coordinamento entro il successivo 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del movimento Unione Mediterranea, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Comitato di Coordinamento.
Art. 21 – Avanzi di gestione
- Il movimento Unione Mediterranea non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di organizzazioni che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima o unitaria struttura o di organizzazioni similari aventi le medesime finalità.
2. Il Movimento ha l’obbligo di destinare gli utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Titolo 8 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento del Movimento
Art. 22. Modifiche allo Statuto
- Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal Congresso con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti oppure con il quorum dei due terzi dei presenti.
2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti il Congresso.
3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza del Congresso possono essere sottoposte a referendum interno qualora non siano state approvate a maggioranza assoluta degli iscritti. Il referendum va chiesto dal 10% degli iscritti entro due mesi dalla delibera congressuale. La modifica della sede legale non richiede delibera congressuale.
Art. 23. Scioglimento dell’associazione
- Lo scioglimento del movimento Unione Mediterranea è prerogativa del Congresso, che può deliberare al proposito nominando anche uno o più liquidatori.
2. In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, il Movimento devolverà il suo patrimonio ad altre organizzazioni o associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.
Art. 24. Disposizioni finali
- Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle norme in materia di enti contenute nei libri del Codice Civile e, in subordine, alle norme generali contenute nei libri del Codice Civile.
Art. 25. Foro competente
- Foro competente per controversie non risolte bonariamente e relative alla interpretazione del presente Statuto, alla sua applicazione, ai rapporti tra gli iscritti, alla regolarità degli organi e ad ogni altra controversia nella quale sia interessata il movimento Unione Mediterranea è il Tribunale di Napoli.