La legge 6 luglio 2012 n. 96 prevede l’obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di tutti i candidati a sindaco e a consigliere comunale nelle elezioni afferenti i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
I candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale o spendono più di 2.500 euro hanno l’obbligo di designare un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la corte d’appello di Napoli, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato. Solo successivamente al deposito della nomina del mandatario presso il collegio regionale di garanzia elettorale, si potrà aprire un unico conto corrente bancario dedicato intestato ad esempio: “mario rossi, mandatario elettorale di luigi bianchi” attraverso tale conto corrente, dovranno transitare tutti i fondi e tutte le spese relative alla campagna elettorale del candidato.
Tutti gli ordini di acquisto e di spesa per la campagna elettorale, dovranno essere effettuati a cura dei singoli mandatari. Le relative fatture dovranno essere intestate al candidato e riportare la dicitura: “ materiale per campagna elettorale comunali 2016 ”.
La compilazione e la consegna del rendiconto è obbligatoria anche nel caso di mancata elezione del candidato. Tutti i candidati devono rendere una dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale, anche se negativa, entro tre mesi dalla proclamazione dell’ultimo eletto:
1) al presidente del consiglio comunale;
2) al collegio regionale di garanzia elettorale.
Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate.
Al mancato deposito presso il collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sopra indicata, consegue l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38.
Inoltre, l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata in modo definitivo dal collegio di garanzia elettorale, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto.
Nota bene: l’obbligo della dichiarazione di cui all’art.2 della legge 441/1982, sancito dall’art.7 comma 6 della l.515/93 riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo.
La dichiarazione/rendicontazione deve essere sottoscritta ed ai sensi dell’art.2, comma 3, della citata l.441/1982, i candidati devono apporre la formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.
Oltre che depositata a mano la documentazione può essere trasmessa per posta raccomandata a/r o inviata per posta certificata a: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Alla dichiarazione vanno allegate le fotocopie dei documenti di identità del candidato e del mandatario elettorale, qualora designato, nonché copie delle ricevute delle spese sostenute.
Le spese inerenti la campagna elettorale, si intendono quelle relative:
A) alla produzione, all’acquisto o all’affitto dei materiali e dei mezzi per la propaganda;
B) alla distribuzione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
C) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
D) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
E) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili documentate.
Il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale ed alle relative fonti di finanziamento, dovrà essere presentato al collegio regionale di garanzia elettorale presso la corte d’appello, entro tre mesi dalla proclamazione, anche da parte dei candidati non risultati eletti.
I rendiconti depositati presso la corte d’appello, sono liberamente consultabili, pertanto la loro regolarità potrà essere messa in dubbio da qualsiasi cittadino elettore.
Tutti gli ordini d’acquisto e di spesa per la campagna elettorale, dovranno essere effettuati da parte del singolo mandatario se nominato.
Le fatture dovranno essere intestate al candidato e riportare la dicitura: “materiale per la campagna elettorale comunali 2016”
Per quanto riguarda le sanzioni ricordiamo che:
• il mancato deposito del rendiconto al collegio regionale di garanzia elettorale, presso la corte d’appello di competenza, comporta una sanzione da 25.822,84 a 103.291,38 €. Per i candidati eletti, oltre a tale sanzione, sarà emessa un’ingiunzione a presentare la documentazione entro 15 giorni, pena la decadenza dalla carica;
• il superamento dei limiti di spesa, comporta una sanzione non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto (ad esempio, se il limite viene superato per 5.164,60 € la sanzione andrà da un minimo di 2.582,28 € sino ad un massimo di 15.493.71 €).
Per tutto il materiale tipografico o per l’allestimento delle manifestazioni politiche attinente alla campagna elettorale si applica l’aliquota iva del 4%.
Per ulteriori informazioni e la modulistica consultare il sito istituzionale: http://www.ca.napoli.giustizia.it
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