Referendum: la clausola di supremazia che ci incatena tutti
Il nuovo art. 117, comma 4 stabilisce che “su proposta del governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
Traduzione: il governo può intervenire liberamente anche nelle materie legislative dedicate alle Regioni se lo ritiene in qualche maniera necessario per la tutela dell’interesse nazionale.
Provvedimenti come quello dello sblocca italia, ovvero atti di forza giustificati con la formula “di interesse nazionale”, diventeranno più semplici.
Ad esempio se una trivella è interesse nazionale, si fa come decide il governo.
Un sito di stoccaggio scorie di interesse nazionale, si fa come decide il governo.
Nell’art. 70 si afferma che nel merito di quanto scritto sopra può esprimersi il Senato “nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.”
Cosa significa? Che il Senato “delle autonomie” scavalca le Regioni e deve esprimersi in tempi rapidissimi, forse fantascientifici per la burocrazia italiana: 10 giorni! Ma la immaginate tutta questa efficienza? Io no.
Ma questo è il meno.
L’altro aspetto più preoccupante è che alla fine la Camera può anche decidere di non conformarsi alle decisioni del senato.
Immaginiamo uno scenario: il governo decide che è necessario fare un certo tipo di intervento di forte impatto sul territorio. I cittadini devono eventualmente trovare il modo di orientare il senato (e non più la Regione). Se pure riescono a farlo il senato deve esprimersi nel merito in 10 giorni. Se pure riesce a farlo la camera può fregarsene.