Il caso del quattordicenne seviziato. Cosa rischiano i suoi aguzzini? L’analisi giuridica dei fatti.

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Tenteremo in questa sede di esporvi i possibili capi di accusa che, secondo le iniziali ricostruzioni, possono essere ascritti ai ragazzi di Pianura, che avrebbero (il condizionale è d’obbligo) seviziato il minorenne Vincenzo, nonché le eventuali conseguenze penali in cui potrebbero incorrere.

Una premessa. Siamo in una fase in cui ci si basa solo su dichiarazioni della vittima (seppur refertate) e di testate giornalistiche. La raccolta delle prove, che consentiranno di capire come sono andati davvero i fatti, sarà rimessa alla normale attività dibattimentale dei tribunali. Le dichiarazioni dei familiari e l’appartenenza ad un determinato territorio non incidono, nella prassi, su questo tipo di delitti.
Dunque, ad oggi, si ragiona solo per ipotesi.

 

1) tentato omicidio
Per essere incriminati di tentato omicidio i ragazzi non avrebbero messo in atto alcuno scherzo o alcun gioco ed anzi avrebbero ideato il tutto (portare Vincenzo nell’autolavaggio, sparagli l’aria compressa) con la sola finalità della morte del minorenne. Difatti, la norma che prevede l’omicidio (art. 575c.p.) ritiene necessario l’elemento del dolo: ossia impone che i ragazzi, dopo aver pianificato il tutto (la cd. rappresentazione), con coscienza e volontà, uccidano il ragazzo. Perché tentativo di omicidio? Le strade sono due: 1) i ragazzi per un motivo non dipendente dalla loro volontà hanno desistito dal continuare (es. qualcuno che li ha visti, il minorenne è riuscito a fuggire); 2) hanno desistito volontariamente perché si sono accorti della gravità del fatto.

 

2) la violenza sessuale
E’ una tesi molto ardua, ma percorribile. Tutto si gioca su un punto: considerare l’atto di esplodere aria compressa nel colon del malcapitato un atto sessuale o meno. Difatti, l’art. 609bis è norma a presidio della libertà sessuale degli individui, e potrebbe addirittura essere un capo di accusa aggiuntivo e non sostitutivo rispetto agli altri due, il che renderebbe più grave la posizione dei ragazzi.

 

3)Lesioni aggravate
Qui entra in gioco un punto su cui si dibatte: è o non è uno scherzo finito male? Se i ragazzi davvero hanno messo in atto uno scherzo violento (che ovviamente non può essere considerato uno scherzo da nessuno, ma escluderebbe la volontà di uccidere), allora in questo caso nessuna volontà omicida potrebbe essere imputata ai ragazzi. Essi risponderebbero, ove fossero ritenuti colpevoli dai Tribunali, ai sensi dell’art. 582, e cioè di lesioni personali con l’eventuale aggravante (qui si immagina) dell’aver agito per futili motivi.

 

4) Innocenza
Aderendo (parlo a titolo personale) ad un ordinamento che dichiara i soggetti innocenti fino al terzo grado di giudizio, i tre ragazzi potrebbero anche risultare tali, ove non si raggiungesse nel corso del giudizio la prova della loro colpevolezza.

 

Avv. Fabrizio Rey

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