Ricorso vinto. A Napoli ci sareMO!
Ieri lunedì 23 maggio il Consiglio di Stato ha accettato il ricorso della lista MO! Napoli Autonoma, dando ufficialmente il via libera al reinserimento della nostra lista nella competizione elettorale.
Non è stata una grande sorpresa poiché la ricusazione era dovuta a un mero assurdo burocratico, frutto dell’interpretazione ambigua di una norma. Tutti i nostri candidati, ricusati per aver autenticato le firme di accettazione fuori dal Comune di Napoli, sono stati riammessi.
La ricusazione ha rischiato di compromettere gravemente lo sviluppo della campagna elettorale, eppure i nostri candidati e attivisti non hanno smesso di avere fiducia nella giustizia, continuando coraggiosamente a scommettere sulla lista. A loro, al nostro avvocato Antonio Parisi e alla solidarietà mostrata dalle altre liste ricusate, vanno i nostri più sinceri ringraziamenti.
Di seguito il testo completo della sentenza:
N. 02140/2016 REG. PROV. COLL.
N. 03964/2016 REG. RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3964 del 2016, proposto dal signor Peperoni Pierluigi, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Parisi, con domicilio eletto presso Pellegrino Studio Legale Associato in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
U.T.G. – Prefettura di Napoli, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Elettorale Circondariale di Napoli, II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli, III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli, IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli, XI Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli, VIII Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli, XV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli, Comune di Napoli, Ufficio Elettorale Centrale Presso La Corte di Appello di Napoli, Iuliano Galia;
per la riforma
della sentenza n. 2485 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione II.Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Napoli e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 23 maggio 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato Antonio Parisi e l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri.FATTO e DIRITTO
1.– Alcuni candidati del Movimento «Mo Napoli Autonoma» , a sostegno del candidato Sindaco Luigi De Magistris, all’atto della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio comunale e delle Municipalità alle elezioni fissate per il 5 giugno, hanno presentato l’accettazione delle candidature con dichiarazioni corredate da firme autenticate dai funzionari dei Comuni di rispettiva residenza e non dai funzionari del Comune alle cui elezioni concorrono i candidati stessi. Gli organi preposti ha escluso detti candidati dalle liste, con conseguente ricusazione della lista stessa in ragione della riduzione del numero dei candidati presenti in liste inferiore al numero minimo prescritto dalla legge.
2.– Il delegato di lista ha impugnato tale provvedimento di ricusazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
3.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 17 maggio 2016, n. 2485, ha respinto il ricorso, affermando che che, alla luce di quanto previsto dall’art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, «la funzione certificativa del Consigliere comunale (e/o del funzionario) va inteso nel senso che egli può esercitare il potere conferitogli esclusivamente all’interno del territorio dell’ente di appartenenza e con effetti che non devono travalicarne i limiti», in quanto «il territorio è l’elemento costitutivo del Comune, sicchè necessariamente i suoi organi esercitano le proprie funzioni nei limiti di questo».
4.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello.
5.– La causa è stata decisa all’udienza pubblica del 23 maggio 2016.
6.– L’appello è fondato.
L’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) prevede che «sono competenti ad eseguire le autenticazioni», fra gli altri, «i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».
L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, ha affermato che i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della l. n. 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono (come nel caso di specie è pacificamente avvenuto).
Questa Sezione, con la sentenza 16 maggio 2016, n. 1990, ha affermato che, oltre al suddetto vincolo territoriale, non può ritenersi sussistente anche il vincolo della “pertinenza della competizione elettorale’ sia per la mancanza di una norma che espressamente lo preveda sia per non frustrare la ragione giustificativa del potere di autenticazione che è quello di «agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale» (Cons. St., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1885). E ciò vale, in particolar modo, «per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature (quali quelle in esame), essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamen te devono essere elettori nel Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare».
7.– L’accoglimento dell’appello, per le ragioni indicate, comporta – in riforma della sentenza impugnata – l’annullamento dei provvedimenti di ricusazione della lista “Mo Napoli Autonoma” ed ammissione della stessa alla prossima competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Napoli.
8.– Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’appello n. 3964 del 2016 proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ammette la lista «Mo Napoli Autonoma» alla prossima competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Napoli;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, ConsigliereDEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
scusate, lascio un commento che in verita’ e’ un’informazione, petaltro non pertinente con l’argomento . Capisco anche che in questo momento gli obiettivi sono altri, ma dato che manca piu o meno un mese, volevo notizie sul congresso: e’ confermato che si farà il 2 di luglio ? inizia al mattino, al pomeriggio ? dura solo un giorno ? questo perche’ vorrei parteciparvi e, vivendo lontano, dovrei organizzarmi per il viaggio, per l’hotel etc. grazie.